Con la Dgr 1341 del 4 marzo 2019 la Regione Lombardia ha approvato il secondo aggiornamento delle linee guida in merito all’autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali –secondo quanto previsto dalla L.r. 4 aprile 2012, n. 6. Il provvedimento riguarda anche la circolazione dei mezzi agricoli eccezionali.
Le autorizzazioni al passaggio dei trasporti eccezionali per le strade regionali, provinciali e comunali sono rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, compatibilmente con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’autorizzazione è rilasciata previo ottenimento del nulla osta dei proprietari delle strade che sono interessate dall’itinerario o subiscono interferenze dallo stesso.
​​​​​​Sono considerati eccezionali i veicoli e trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs 30/04/92 NR 285 “Nuovo Codice della Strada”.
I veicoli eccezionali, I trasporti in condizione di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione.
In relazione alle Linee Guida, all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali come disposto dalla Legge Regionale 4/4/2012 nr 6 art 42 , viene pubblicata la cartografia di visualizzazione de​​​i percorsi individuati per i carichi eccezionali, con relative prescrizioni e modalità di movimentazione, a tutela dell’incolumità pubblica, con particolare attenzione ai passaggi su ponti e sovrapassi al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per le imprese all’istanza e all’emissione dei relativi atti autorizzativi.
PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI CARICO E DI DIMENSIONE NON E' AMMESSO IL TRANSITO NEL TERRITORIO COMUNALE
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TAV. A - MEZZI D'OPERA E VEICOLI ADF USO SPECIALE DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 33 tonn. TAV. B - MEZZI D'OPERA E VEICOLI ADF USO SPECIALE DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 40 tonn. TAV. C - MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI, COMPLESSI VEICOLARI PER IL TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI E VEICOLI TAV. D - MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI, COMPLESSI VEICOLARI PER IL TRASPORTO DI MACCHINE OPERATRICI E VEICOLI AD USO SPECIALE DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 72 TAV. E - MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI, VEICOLI AD USO SPECIALE DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 108 tonn, CON LIMITE DI CARICO PER ASSE DI 13 tonn. TAV. F - VEICOLI PER IL TRASPORTO DEI PALI PER LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE O ALTRO MATERIALE ANALOGO, QUALORA SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI PREVISTE ALL’ART. 13 COMMA 2 LETTERA B), LETTERA D) ED IL TRASPORTO SIA EFFETTUATO CON LE STESSE FINALITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ TAV. H - VEICOLI PER IL TRASPORTO DI COILS, LAMINATI GREZZI E BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 108 TON., CON LIMITE DI CARICO PER ASSE DI 13 TON TAV. L - MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI Torna alle notizie